Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili" ai sensi della L.R. 82/2015 art. 5

inserita il: 30/01/2017 12:29

Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili" ai sensi della L.R. 82/2015 art. 5

Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili

La legge regionale n. 45/2013, così come previsto e più volte confermato, ha cessato di avere i suoi effetti in data 31/12/2015 (le domande sono presentabili da parte dei cittadini fino al 31/01/2016).
Non è quindi più possibile presentare richieste per  contributi famiglie numerose e contributi famiglie con persona con handicap a valere sul 2016.

In data 28 dicembre 2015 è stata però approvata la legge regionale n. 82 che, all'articolo n. 5, istituisce per il triennio 2016 - 2018 un contributo finanziario annuale a favore delle famiglie con figli minori di 18 anni disabili.

Le modalità di presentazione delle richieste di contributo sono diverse rispetto alla l.r. 45/2013, così come taluni requisiti:

  • il contributo è annuale per il triennio 2016 – 2018 ed è pari ad euro 700,00 per ogni minore disabile  in presenza di un'accertata condizione di handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
  • ai fini dell'erogazione del contributo è considerato minore anche il figlio che compie il diciottesimo anno di età nell'anno di riferimento del contributo;
  • le istanze devono essere presentate, al proprio Comune di residenza, entro il 30 giugno di ciascun anno di riferimento del contributo;
  • l'istanza può essere presentata dalla madre o dal padre del minore disabile, o da chi esercita la patria potestà, indipendentemente dal carico fiscale,  purché il genitore faccia  parte del medesimo nucleo familiare del figlio minore disabile per il quale è richiesto il contributo;
  • sia il genitore, sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in modo continuativo da almeno ventiquattro mesi, in strutture non occupate abusivamente, a partire dalla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del contributo;
  • il genitore che presenta domanda e il figlio minore disabile devono far parte di un nucleo familiare convivente con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 29.999,00;
  • il genitore che presenta la domanda non deve avere riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale.


Il contributo annuale di cui sopra è concesso dal Comune di residenza del richiedente a seguito di specifica istanza che va presentata a partire dal 1 gennaio ed entro il 30 giugno di ciascun anno di riferimento del contributo stesso.

Allegato Modulo legge 82 (158,46 KB)